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Iter burocratico


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 Dichiarazione di Conformità
​DM 37/08

Una volta realizzato l’impianto, l’installatore deve eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme e dalle disposizioni di legge e rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell’art. 7 del Decreto Ministeriale 22.01.2008 n. 37 (DM 37/08).
Il DPR 462/01 introduce di fatto una maggior responsabilità anche per l’installatore, attribuendo alla dichiarazione di conformità valore di omologazione dell’impianto realizzato.
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Essa deve anche riportare la descrizione dell’opera eseguita, le normative di riferimento ed in allegato il progetto (ove obbligatorio).
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Denuncia dell'impianto

Il datore di lavoro, solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l’impianto ed entro trenta giorni da tale momento, deve provvedere a trasmettere una copia del documento di conformità all’INAIL ed una copia alla ASL/ARPA territorialmente competente.
​In alternativa, nei comuni in cui è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, è possibile presentare allo stesso la dichiarazione di conformità.
Il documento di conformità, insieme con gli allegati obbligatori, deve essere conservato presso il luogo dell’impianto, assieme alla attestazione di avvenuta denuncia dell’impianto rilasciata dagli Enti competenti (INAIL, ASL/ ARPA o Sportello Unico).

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Modifica sostanziale 

In caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell’attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni.Nel caso di installazioni nei luoghi con pericolo di esplosione la denuncia degli impianti deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, alla ASL/ARPA territorialmente competente che provvederà all’omologazione effettuando la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
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Impianti realizzati prima del
​22 Gennaio 2008

Per impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08, la dichiarazione di conformità da considerare è quella rilasciata dall’installatore dell’impianto ai sensi dell’articolo 9 della precedente legge 5 marzo 1990 n° 46.Nel caso in cui non fosse disponibile la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi del DM 37/08 o della legge 46/90, è possibile sostituire tale atto con una dichiarazione di rispondenza resa da un soggetto avente i requisiti previsti dall’art. 7 comma 6 del DM 37/08.
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Verifiche periodiche

Periodicamente il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifiche ai sensi del DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato quale CHECKS. Quest’ultimo rilascia il verbale di verifica con l’esito dei controlli effettuati che deve essere tenuto dal Datore di lavoro a disposizione dell'autorità di vigilanza.
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Comunicazioni enti competenti

In caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell’attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni

Checks S.p.A.

Organismo di Ispezione
​Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Verifiche impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01


Fatturazione Elettronica

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