Iter burocratico
Dichiarazione di Conformità
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Denuncia dell'impiantoIl datore di lavoro, solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l’impianto ed entro trenta giorni da tale momento, deve provvedere a trasmettere una copia del documento di conformità all’INAIL ed una copia alla ASL/ARPA territorialmente competente.
In alternativa, nei comuni in cui è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, è possibile presentare allo stesso la dichiarazione di conformità. Il documento di conformità, insieme con gli allegati obbligatori, deve essere conservato presso il luogo dell’impianto, assieme alla attestazione di avvenuta denuncia dell’impianto rilasciata dagli Enti competenti (INAIL, ASL/ ARPA o Sportello Unico). |
Modifica sostanzialeIn caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell’attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni.Nel caso di installazioni nei luoghi con pericolo di esplosione la denuncia degli impianti deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla messa in esercizio, alla ASL/ARPA territorialmente competente che provvederà all’omologazione effettuando la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente di tutti gli impianti denunciati.
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Impianti realizzati prima del
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Verifiche periodichePeriodicamente il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifiche ai sensi del DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato quale CHECKS. Quest’ultimo rilascia il verbale di verifica con l’esito dei controlli effettuati che deve essere tenuto dal Datore di lavoro a disposizione dell'autorità di vigilanza.
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Comunicazioni enti competentiIn caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell’attività, il Datore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL e alle ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni
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