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Quando verificare gli impianti


Il DPR 462/01 stabilisce l’obbligo di far verificare gli impianti con la seguente periodicità: 
Ogni 2 anni per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri; impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. 
​Ogni 5 anni per impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
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In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e o civili.(Arresto fino a 6 mesi, e multe fino a 7200€). Il DPR 462/01 prevede comunque la possibilità per il Datore di lavoro di richiedere, in ogni momento a sua discrezione, all’Organismo abilitato, quale CHECKS, l’effettuazione di una verifica straordinaria sugli impianti.
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Locali adibiti ad uso medico 

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Sono i luoghi destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, sorveglianza e riabilitazione pazienti (ad esempio gli ospedali, cliniche private, studi medici e dentistici, locali dedicati ad uso medico nei luoghi di lavoro, ecc.). Sono compresi fra questi locali anche quelli destinati ad uso estetico (Norma CEI 64-8, Sezione 710).

Luogo a Maggior rischio in caso di incendio

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I luoghi a maggior rischio in caso d’incendio sono i luoghi dove il rischio relativo alle conseguenze di un incendio è maggiore rispetto ai luoghi ordinari. Sono,da considerare a maggior rischio in caso di incendio:
  • gli ambienti per l’elevata densità di affollamento o per l’elevato tempo di sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno ad animali, persone e cose ( ad esempio ospedali, carceri, locali sotterranei aperti al pubblico).
  • gli ambienti aventi strutture portanti combustibili.
  • gli ambienti dove si fa lavorazione, convogliamento, manipolazione o deposito di materiale combustibile aventi la classe del comportamento antincendio 30.
In generale, in assenza di valutazioni eseguite nel rispetto di quanto richiesto nel presente articolo, sono da ritenere ambienti a maggior rischio in caso d’incendio quelli dove si svolgono le attività soggette al Certificato di Prevenzione Incendi (CPI). 

Luoghi con pericolo di esplosione

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Sono da considerare con pericolo d’esplosione i luoghi ove sono presenti atmosfere esplosive. E’ da considerarsi miscela esplosiva la miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga all’insieme della miscela incombusta. Sono, inoltre, da considerarsi luoghi con pericolo di esplosione i luoghi nei quali vengono prodotte, manipolate, lavorate e depositate materie esplosive.

Checks S.p.A.

Organismo di Ispezione
​Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Verifiche impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01


Fatturazione Elettronica

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