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Con l’Art. 36 del D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe) convertito il 28/02/2020 con la Legge 8/20 sono intervenute importanti modifiche al DPR 462/01 ovvero è stato introdotto l’Art. 7Bis che ha dato nuovi obblighi al Datore di Lavoro e agli stessi Organismi di Ispezione, nello specifico:
  • Obbligo di utilizzo del Tariffario Unico Nazionale a cui tutti gli Organismi di Ispezione devono attenersi sulla base della potenza dell’impianto (ovvero kW disponibile) come da Decreto del Presidente ISPESL del 07 Luglio 2005 pubblicato in gazzetta ufficiale il 18/07/2005 n. 125
  • Obbligo ai Datori di Lavoro di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo di Ispezione incaricato per l’effettuazione della Verifica periodica dell’impianto di messa a terra e scariche atmosferiche. Procedura da effettuarsi attraverso l’applicativo C.I.V.A. dal sito WWW.INAIL.IT
  • È in capo all’Organismo di Ispezione l’onere di corrispondere all’INAIL il 5% di quanto percepito secondo il Tariffario Unico Nazionale, senza oneri aggiuntivi per l’utente.


Regolamento verifiche DPR 462
Politica Qualità
INFORMATIVA - Art. 7 bis (CIVA INAIL)

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Organismo di Ispezione
​Autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico
Verifiche impianti di messa a terra ai sensi del D.P.R. 462/01


Fatturazione Elettronica

PEC : comunicazioni@pec.checks-italia.com
Codice Destinatario : SZLUBAI

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